Art. 1
In vigore dal 19 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la richiesta dell'Ente di colonizzazione del lati fondo siciliano per la classifica tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della zona situata a nord-est e sudest di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, della superficie di circa 500 Ha., suscettibile di essere irrigata con le acque del torrente Cardinali;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, per provvedere alla classifica del territorio anzidetto;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio, costituito dalle contrade Pignati, Cugno Pignati, Pozzillo, Scala Bagni, Pastochito, Balatazza, Palombara, Bosco di sopra, Bosco di sotto, in agro di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, della superficie di circa 500 Ha., suscettibile di essere irrigato con le acque del torrente Cardinali, delimitato a nord ed a nord-est con la Cava, a sud e sud-ovest con il confine territoriale dei comuni di Floridia e di Siracusa, con il vallone Cugno di Lupo, con l'abitato di Canicattini Bagni e con la strada comunale che da tale abitato conduce al macello, è classificato tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in base alla corografia che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1949
EINAUDI
SEGNI - PELLA - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 76. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-09-08;1069#art-1