Art. 1

In vigore dal 4 dic 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941. n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 43, e 21 aprile 1949, n. 613; Veduto l'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: (aggiungere il seguente terzo comma): "Il professore di ruolo di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 settembre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 75. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-09-01;816#art-1

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Art. 1 Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo