Art. 1
In vigore dal 8 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni;
Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223;
Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1947, con il quale il signor Antonio Zini fu nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;
Vista la delibera n. 37 del 26 novembre 1948, con la quale sono apportate alcune modifiche agli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 e 18 dello statuto predetto e ne sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10;
Ritenuta la opportunità di approvare tale delibera;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno
Decreta:
Articolo unico.
È approvata la delibera n. 37 del 26 novembre 1948 del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nel testo allegato al presente decreto visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 e 18 e sono soppressi gli articoli 8, 9 e 10 dello statuto della Cassa stessa, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1949
EINAUDI
FANFANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 143. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-29;652#art-1