Art. 1
In vigore dal 5 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 151, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Vista la domanda del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania, in data 11 marzo 1948, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania";
Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;
Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania" con sede in Catania.
È approvato lo statuto dell'ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1949
EINAUDI
LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 131. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-29;641#art-1