Art. 1

In vigore dal 23 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Visto il verbale 27 novembre 1948, n. 244 di rep., redatto in forma pubblica amministrativa, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità, accettava con il beneficio d'inventario, l'eredità dell'avv. Ezio Solaini, disposta con testamento olografo 31 maggio 1940 e 2° codicillo 5 giugno 1940, a favore dell'allora Capo del Governo; Considerato che per il perentorio termine fissato dal pretore di Volterra ai sensi dell'art. 481 del codice civile, non fu possibile provocare la preventiva autorizzazione di cui alla su citata legge 5 giugno 1850, n. 1037; Ritenuto necessario provvedere alla ratifica dell'accettazione dell'eredità; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. È approvata e ratificata l'accettazione effettuata il 27 novembre 1948, con il beneficio d'inventario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, della eredità disposta in suo favore dall'avv. Ezio Solaini con testamento olografo del 31 maggio 1940, pubblicato il 28 febbraio 1942. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 29 luglio 1949 EINAUDI VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 118. - FRASCA
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