Art. 2

In vigore dal 11 gen 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha, effetto dal 1 aprile 1949. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - BERTONE - PELLA - LOMBARDO - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 111. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;987#art-2

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