Art. 2
In vigore dal 11 gen 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha, effetto dal 1 aprile 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - BERTONE - PELLA - LOMBARDO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 111. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;987#art-2