Art. 2
In vigore dal 18 nov 1949
L'applicazione delle disposizioni di cui sopra nei confronti degli aventi diritto è demandata all'Ufficio italiano Cambi.
Le eventuali differenze di cambio saranno dalla Gestione suddetta addebitate o accreditate al Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;815#art-2