Art. 1

In vigore dal 14 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia, e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 151 del 5 aprile 1948 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione n. 194 del 4 maggio 1949 della Camera di commercio, industria, ed agricoltura di Pavia, in merito ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato con il surriferito parere; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia è autorizzata ad acquistare dal comune di Pavia e da altri privati proprietari, per la costruzione delle case dei propri impiegati, una zona di terreno edificatorio della superficie complessiva di mq. 654 per il prezzo globale di L. 2.497.732 ed è autorizzata altresì a permutare col comune di Pavia mq. 175 di detto suolo edificatorio con altrettanti di proprietà dello stesso Comune, in conformità della deliberazione n. 151 del 5 aprile 1948 della Giunta camerale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1949 EINAUDI LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 108. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;570#art-1

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