Art. 2

In vigore dal 25 ott 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 della Convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 44. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-12;740#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Esecuzione della Convenzione Culturale conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 29 novembre 1948. — Testo vigente | Portale Normativo