Art. 2
In vigore dal 25 ott 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 44. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-12;740#art-2