Art. 1

In vigore dal 9 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione 25 settembre 1948, con la quale il Consiglio comunale di Gabicce (Pesaro Urbino) ha chiesto il mutamento dell'attuale denominazione del Comune in quella di "Gabicce Mare"; Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Pesaro Urbino con atto 20 ottobre 1948; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla, proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La denominazione del comune di Gabicce (Pesaro Urbino) è mutata in quella di "Gabicce Mare". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà Inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1949 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 100. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-08;543#art-1

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