Art. 1

In vigore dal 23 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41 - primo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87 - comma quinto - della Costituzione della Repubblica italiana; Viste le leggi 23 ottobre 1948, n. 1255, 26 ottobre 1948, n. 1256 e 1257 e 30 ottobre 1948, nn. 1259, 1260, 1261, 1262, 1267, 1268 e 1271; sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 35. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-30;480#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-1949, a norma dell'art. 41 - primo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato (5° provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo