Art. 1

In vigore dal 28 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni; Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), approvato con regio (decreto 6 giugno 1939, n. 1305; Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1945, con il quale il dott. Guglielmo Rizzo fu nominato commissario straordinario dell'E.N.A.S.A.R.C.O. con i poteri e le facoltà spettanti al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'Ente; Vista la delibera commissariale n. 66 del 15 novembre 1948, con la quale sono apportate alcune modifiche egli articoli 3, 4, 9 e 15 dello statuto predetto; Ritenuta la opportunità di apportare allo statuto le varianti proposte; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. È approvata la delibera n. 66 del 15 novembre 1948 del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 e sono soppressi gli articoli 7 ed 8 ed il secondo comma dell'art. 10 dello statuto dell'E.N.A.S.A.R.C.O., approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1919 EINAUDI FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 9. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;388#art-1

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