Art. 1

In vigore dal 13 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 9 novembre 1947, con la. quale il Consiglio comunale di Monzuno chiede che la sede municipale, trasferita con regio decreto 13 gennaio 1930, n. 48, da Monzuno alla frazione Vado venga restituita all'ex capoluogo; Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Bologna con deliberazione in data 30 marzo 1948; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La sede comunale di Monzuno, già trasferita alla frazione di Vado, è restituita al suddetto capoluogo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1949 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 34. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-18;444#art-1

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