Art. 1

In vigore dal 16 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani; Visti il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che approva, il regolamento per l'applicazione del suindicato regio decreto e l'art. 3 lettera a) del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726; Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione del perimetro del bacino montano nel fiume Magazzolo, nelle province di Palermo ed Agrigento; Visti gli atti concernenti tale delimitazione e l'annessa carta ortografica su scala 1 a 100.000 da cui rilevasi che la linea del perimetro, partendo dal Pizzo Canalicchio segue il limite amministrativo tra i comuni di Lucca Sicula-Calamonici, indi per la strada comunale Calamonici-Bivona e la mulattiera casa Salina Calamonici segue la curva di livello 200 del Cozzo Magazzinazzo e avanza per la mulattiera Alessandria della Bocca-Magazzolo fino a quota 501, poco a sud del Pizzo Raita; Visti i pareri dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica delle province di Palermo ed Agrigento, rispettivamente emessi in data 8 aprile 1949 e 7 gennaio 1949, nonché il voto 25 maggio 1948, n. 20203, del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . Le opere occorrenti per la sistemazione del bacino montano del fiume Magazzolo, ricadente nel territorio dei comuni di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo e di Santo Stefano Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca e Lucca Sicula, in provincia di Agrigento, rivestono i caratteri di cui al citato regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-14;1165#art-1

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