Art. 1
In vigore dal 30 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Sono approvate:
a) la tabella A, allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro, nella quale sono riportati gli insegnamenti, sia comuni che particolari a ciascun tipo di scuola o istituto d'istruzione secondaria e artistica, che si conferiscono per incarico e per i quali viene prevista, entro i limiti di orario e alle condizioni stabilite per ognuno di essi dalla tabella stessa, la possibilità di procedere all'istituzione di posti di ruolo speciale transitorio;
b) la tabella B, pure allegata al presente decreto e vista e firmata, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro, nella quale si determina, ai sensi dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per ciascun insegnamento o gruppi di insegnamento, compresi gli insegnamenti di cui alla precedente tabella A, e per ogni tipo di scuola, il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1948, per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 24 - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-08;405#art-1