Art. 1
In vigore dal 4 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, che istituisce l'Osservatorio di pesca marittima in Venezia;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 23 febbraio 1949;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
La durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia, prevista in anni dieci ai sensi dell' del regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, è prorogata di un anno a decorrere dal 1 luglio 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1949
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 130 - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-03;633#art-1