Art. 1

In vigore dal 4 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, che istituisce l'Osservatorio di pesca marittima in Venezia; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 23 febbraio 1949; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: La durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia, prevista in anni dieci ai sensi dell' del regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, è prorogata di un anno a decorrere dal 1 luglio 1949. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 3 giugno 1949 EINAUDI SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 130 - FRASCA
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Art. 1 Proroga di un anno della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo