Art. 1

In vigore dal 4 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza in data 10 febbraio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di San Vincenzo del comune di Campiglia Marittima (Livorno) ha chiesto che la detta frazione sia costituita in Comune autonomo; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . La frazione San Vincenzo del comune di Campiglia Marittima (Livorno) è costituita, in Comune autonomo con i confini territoriali stabiliti nell'annessa pianta pianimetrica. L'organico del comune di Campiglia Marittima e l'organico del nuovo comune di San Vincenzo, saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-03;414#art-1

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