Art. 1
In vigore dal 30 lug 1949
N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito il primo comma dell'art. 2 dello statuto organico dell'"Ente di assistenza per i figli dei carabinieri", approvato col decreto Presidenziale 14 ottobre 1948, n. 1401.
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1949
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-03;404#art-1