Art. 1

In vigore dal 13 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie; Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla, proposti del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 9 aprile 1949, allegato al presente decreto, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante del comune di Venezia, per la concessione, al Comune medesimo, dell'impianto e dell'esercizio della filovia urbana da Venezia al cavalcavia di Marghera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1949 EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 14. - FRASCA
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Art. 1 Concessione al comune di Venezia dell'impianto e dell'esercizio della filovia urbana da Venezia al cavalcavia di Marghera. — Testo vigente | Portale Normativo