Art. 9

In vigore dal 3 ago 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 33. - FRASCA
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