Art. 2
In vigore dal 3 ago 1949
Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.
La Commissione giudicatrice determina e regola l'ordine e la durata delle prove.
In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna per la scelta del tema, prima dell'ora fissata, per la prova.
Ove i brani prescelti per la versione da una lingua straniera in italiano dovessero essere stampati, la Commissione potrà curarne la stampa il giorno precedente a quello di svolgimento della relativa prova.
In ogni caso la Commissione dovrà procedere alla scelta di tre temi, che verranno chiusi in altrettante buste; uno dei candidati procederà alla scelta di una di esse.
Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e orale.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.
Le prove orali non s'intendono superate, se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
A parità di voti, la precedenza è regolata in conformità dell' del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-29;454#art-2