Art. 5

Abrogato
In vigore dal 24 ago 1961
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1961, N. 709

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-27;515#art-5

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Art. 5 Norme concernenti la disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il licenziamento del personale stesso per inabilita' fisica. — Testo vigente | Portale Normativo