Art. 2
In vigore dal 10 lug 1949
Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Toffia e di Poggio Nativo e la frazione di Monte Santa Maria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1949
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 145. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-27;324#art-2