Art. 2
In vigore dal 28 lug 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale od ha effetto dal 1 gennaio 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 26 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 35. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-26;441#art-2