Art. 1
In vigore dal 6 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, nn. 1259 e 1271;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito ii Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva, per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, è autorizzata, la prelevazione di L. 11.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per ii detto esercizio finanziario:
Ministero delle finanze:
Cap. n. 7. - Indennita di missione e rimborso
spese di trasporto al personale del
Ministero e delle Intendenze di finanza.. L. 8.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 40. - Congressi, conferenze, ecc........ L. 3.000.000
Totale... L.11.000.000
Questo decreto sarà presentato al parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 32. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-20;425#art-1