Art. 1
In vigore dal 4 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 dei regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 30 ottobre 1948, nn. 1260, 1261 e 1271;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, è autorizzata la prelevazione di L. 11.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati li previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 315.-Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero....................... L. 8.200.000 Ministero di grazia e giustizia:
Cap. n. 76-ter (di nuova istituzione).
- Somma dovuta alla Cassa delle ammende per il pagamento a privati di indennità per riparazioni pecuniarie........... L. 100.000 Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 11. - Indennità per missioni, congressi, ecc.. L.3.000.000 Totale......................... L. 11.300.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 23. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-20;413#art-1