Art. 1

In vigore dal 4 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 dei regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 30 ottobre 1948, nn. 1260, 1261 e 1271; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, è autorizzata la prelevazione di L. 11.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati li previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 315.-Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero....................... L. 8.200.000 Ministero di grazia e giustizia: Cap. n. 76-ter (di nuova istituzione). - Somma dovuta alla Cassa delle ammende per il pagamento a privati di indennità per riparazioni pecuniarie........... L. 100.000 Ministero della pubblica istruzione: Cap. n. 11. - Indennità per missioni, congressi, ecc.. L.3.000.000 Totale......................... L. 11.300.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 23. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-20;413#art-1

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