Art. 2

In vigore dal 20 ago 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 26 novembre 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;521#art-2

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