Art. 1
In vigore dal 30 giu 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli è sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 521, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 136 del 14 ottobre 1948, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa, è autorizzata ad acquistare dai fratelli Ferdinando e Piero Marconcini mq. 1025 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati, al prezzo di L. 2500 il mq. giusta la deliberazione n. 136 del 14 ottobre 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta. ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1949
EINAUDI
LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 107. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-12;286#art-1