Art. 1
In vigore dal 14 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 1 maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 110;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli Istituti militari, quale risulta sostituito dall'articolo unico del regio decreto 2 maggio 1940, n. 535, è sostituito dal seguente: "Le ammissioni al corso ordinario di commissariato (ruolo ufficiali commissari) si effettuano, mediante concorso per titoli e per esami fra i cittadini italiani che posseggano una delle seguenti lauree:
laurea, in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze economico-marittime;
laurea in scienze coloniali;
laurea in chimica industriale laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze agrarie.
Gli aspiranti all'immissione al corso, oltre al possesso degli altri requisiti, che saranno indicati nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, non devono aver superato l'età di anni 26 alla data del bando di concorso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addì 26 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 157. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;668#art-1