Art. 1

In vigore dal 27 ago 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1917, n. 691; Visto le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, in data 1° e 15 dicembre 1948, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Finale Emilia, in data 18 novembre 1948; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Finale Emilia, con sede in Finale Emilia (Modena) è incorporato nella Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena). Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1949 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 60. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-03;501#art-1

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Art. 1 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Finale Emilia nella Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola. — Testo vigente | Portale Normativo