Art. 1
In vigore dal 24 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'atto 23 maggio 1889, approvato con regio (decreto 2 giugno 1889, n. 6269, col quale fu assentita al Consorzio della ferrovia Circumetnea, quale concessionario, e alla Società Siciliana (ora Etnea) di lavori pubblici, quale subconcessionaria, la concessione della ferrovia omonima;
Visti gli atti addizionali 2 aprile 1924, 15 febbraio 1932, e 14 dicembre 1935, rispettivamente approvati col regio decreto 27 aprile 1924, n. 962; col regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1886, e col regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 222, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1141;
Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1917, n. 2051/10/80, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1947, Bilancio trasporti, registro n. 5, foglio n. 297, col quale, a seguito di gravi ripetute inadempienze di carattere tecnico della Società subconcessionaria e delle gravissime sue irregolarità di ordine amministrativo, la gestione della ferrovia Circumetnea è stata affidata ad un commissario governativo;
Vista la sentenza 20 gennaio 1949, con la quale il Tribunale civile di Catania ha dichiarato il fallimento della indicata Società;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La Società Etnea (già Siciliana) di lavori pubblici è decaduta dalla subconcessione della ferrovia Circumetnea ad essa assentita con gli atti 23 maggio 1889, 2 aprile 1924, 15 febbraio 1932 e 14 dicembre 1935, rispettivamente approvati con regio decreto 2 giugno 1889, n. 6269, con regio decreto 27 aprile 1924, n. 962, con regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, e col regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 222.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1949
EINAUDI
CORBELLINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 5. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-27;367#art-1