Art. 1

In vigore dal 29 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana; Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, nn. 1259, 1260, 1261, 1262, 1265, 1266, 1267 e 1271; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 31. - FRASCA
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