Art. 1
In vigore dal 29 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;
Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, nn. 1259, 1260, 1261, 1262, 1265, 1266, 1267 e 1271;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 31. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;204#art-1