Art. 1

In vigore dal 26 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, n. 1271; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la prelevazione di lire 10.550.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 338. - Spese di ufficio, ecc., fornitura, ecc., di mobili e suppellettili, ecc................... L. 5.750.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 84-XIII (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica " Spese per la Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro"). - Spese di ufficio, can- celleria e stampati - Spese per la stampa di relazioni, atti e biglietti....................................... " 1.000.000 Cap. n. 84-XIV (di nuova istituzione). - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrisponde al personale delle varie Amministrazioni statali addetto alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)................................................. " 300.000 Cap. n. 84-XV (di nuova istituzione). - Compensi per il personale estraneo all'Amministrazione statale...... " 100.000 Cap. n. 84-XVI (di nuova istituzione) - Spese di rap- presentanza............................................ " 3.400.000 --------- Totale.............. L. 10.550.000 --------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 23. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-09;189#art-1

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Art. 1 Prelevazione di lire 10.550.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo