Art. 2
In vigore dal 4 lug 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo commerciale e dall'art. 4 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 80. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-17;339#art-2