Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-17;212#art-2

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Art. 2 Norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine. — Testo vigente | Portale Normativo