Art. 2
In vigore dal 15 lug 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 agosto 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1491
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1919
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 12. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-16;399#art-2