Art. 1
In vigore dal 24 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;
Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1 dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1 marzo 1937, n. 257, e il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 24 gennaio 1949, n. 36, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori viene stabilita nella seguente misura:
a) per i primi 10 miliardi di capitale.......... L. 50 per milione b) per il capitale successivo da oltre 10 a 15
miliardi........................................... " 30 " "
c) per il capitale successivo a 15 miliardi..... " 25 " "
L'ammontare dei diritti si computa sul cumulo dell'importo del capitale azionario ed obbligazionario risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1949
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 107. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-12;180#art-1