Art. 3
In vigore dal 4 ago 1949
La Direzione marittima di Venezia risulta composta come dalla tabella allegata.
Nella tabella A, annessa al regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è soppressa la indicazione dell'Ufficio locale marittimo di 1ª classe di Grado.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei #decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1949
EINAUDI -
DE GASPERi - SARAGAT - VANONI - PELLA -
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte di conti, addì 7 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 11. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-04;411#art-3