Art. 2
In vigore dal 1 giu 1949
Le nomine delle persone chiamate a partecipare alla Commissione di cui all' del presente decreto sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro.
I componenti non di diritto durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 36. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-02;211#art-2