Art. 2

In vigore dal 1 giu 1949
Le nomine delle persone chiamate a partecipare alla Commissione di cui all' del presente decreto sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro. I componenti non di diritto durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 36. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-02;211#art-2

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