Art. 1
In vigore dal 1 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, istitutivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);
Visto l'art. 3 comma c) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;
Ritenuta. l'opportunità di includere fra le strade statali il tratto di strada per complessivi km. 17,700, che dall'innesto con la S. S. n. 7-bis presso Avellino (Taverna del Pezzente), per Mercogliano ed Ospedaletto porta al Santuario di Montevergine;
Considerato che il Santuario di Montevergine e tutta la zona immediatamente circostante costituiscono un centro di primaria importanza turistico e climatico;
Visto il parere n. 500, espresso dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 10 settembre 1948;
Visto il parere n. 3118 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza, del 19 dicembre 1948;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È inserita nell'elenco delle strade statali con la denominazione: "Strada statale" n. 88-bis di Montevergine la strada che dall'innesto con la S.S. n. 7-bis per Mercogliano ed Ospedaletto conduce al Santuario di Montevergine, per complessivi km. 17,700.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 76. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-03-02;138#art-1