Art. 1
In vigore dal 7 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485;
Visto il decreto Presidenziale 1 settembre 1948, n. 1153, che apporta modifiche alle tariffe telefoniche interurbane;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485, è aumentata come segue dal 1 maggio 1949:
L. 16 su linee fino a 3 chilometri;
L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri;
L. 47 su linee oltre i 25 chilometri.
L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 6 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-22;146#art-1