Art. 1

In vigore dal 7 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485; Visto il decreto Presidenziale 1 settembre 1948, n. 1153, che apporta modifiche alle tariffe telefoniche interurbane; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485, è aumentata come segue dal 1 maggio 1949: L. 16 su linee fino a 3 chilometri; L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 47 su linee oltre i 25 chilometri. L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 6 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
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