Art. 1

In vigore dal 21 apr 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, n. 1271; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949 è autorizzata la prelevazione di L. 35.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il detto esercizio finanziario: Cap. n. 40. - Congressi, conferenze, ecc............ L. 25.000.000 Cap. n. 70-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria "Spese per la Delega- zione italiana per la Cooperazione Economica Europea in Roma "). - Compensi al personale estraneo alla Am- ministrazione dello Stato............................. " 3.500.000 Cap. n. 70-ter (di nuova istituzione). - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavo- ro straordinario da corrispondere a funzionari ed im- piegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Delegazione (art. 6 del decreto legislativo Pre- sidenziale 27 giugno 1946, n. 19)..................... L. 1.000.000 Cap. n. 70-quater (di nuova istituzione). - Spese di ufficio e di cancelleria - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Riscaldamento ed illuminazione - Pub- blicazioni e traduzioni............................... " 1.800.000 Cap. n. 70-quinquies (di nuova istituzione). - Spese per gli automezzi..................................... " 3.500.000 Cap. n. 70 -sexies (di nuova istituzione). - Spese di rappresentanza..................................... " 200.000 ----------- Totale... L. 35.000.000 ----------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 41. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-21;98#art-1

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Art. 1 Prelevazione di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo