Art. 1

In vigore dal 8 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547; Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969; Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, e le foreste; Decreta: Articolo unico. L'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - LOMBARDO - VANONI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Abrogazione dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, concernente il funzionamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari. — Testo vigente | Portale Normativo