Art. 1
In vigore dal 8 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, e le foreste;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO - VANONI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-17;537#art-1