Art. 1
In vigore dal 20 apr 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso al Servizio di amministrazione dell'esercito l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
La bandiera sarà custodita presso il Ministero della difesa (Esercito) dal capo del Servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1949
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 56. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-16;96#art-1