Art. 1
In vigore dal 17 nov 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto il regio decreto 11 aprile 1940, n. 289;
Visto il regio decreto 13 novembre 1940;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il funzionario di gruppo B dei ruoli dipendenti dalla Direzione generale del tesoro, collocato fuori molo per prestare servizio presso il Provveditorato generale dello Stato ai sensi del regio decreto 11 aprile 1940, n. 289 e del regio decreto 13 novembre 1940 (registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1940, registro n. 18, foglio n. 392), deve essere di grado non inferiore all'ottavo.
Il presente decreto ha effetto dal 20 dicembre 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1949
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 67. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-15;790#art-1