Art. 1
In vigore dal 7 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno "Orsini" di Benevento, in data 2 agosto 1948, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di San Giorgio del Sannio, in data 26 novembre 1948;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di San Giorgio del Sannio, con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento) è incorporato nel Monte di credito su pegno "Orsini" di Benevento con sede in Benevento.
Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-31;145#art-1