Art. 1
In vigore dal 13 mar 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta,:
Articolo unico.
A decorrere dal 31 gennaio 1949 viene iscritto nella, tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:
sigaretta "Stop" L. 13.500 il kg. convenzionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-30;30#art-1