Art. 1

In vigore dal 22 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera, esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-20;423#art-1

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