Art. 1
In vigore dal 22 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera, esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-20;423#art-1