Art. 2
In vigore dal 30 giu 1949
Il collocamento in ausiliaria o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto dovranno essere disposti entro il 30 giugno 1949 e con decorrenza non posteriore a tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 79. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-27;1693#art-2