Art. 2

In vigore dal 30 giu 1949
Il collocamento in ausiliaria o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto dovranno essere disposti entro il 30 giugno 1949 e con decorrenza non posteriore a tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 79. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-27;1693#art-2

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