Art. 1
In vigore dal 20 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione n. 610, in data 30 novembre 1947, con la quale il Consiglio comunale di Camerana (Cuneo) ha stabilito di ripristinare la sede municipale nella frazione Villa, trasferendola dalla frazione Gabutti dove fu trasportata a seguito dell'aggregazione del comune di Gottasecca, successivamente ricostituito;
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Cuneo con deliberazione n. 1805/6.615, in data 1 marzo 1948;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
La sede municipale di Camerana (Cuneo) è trasferita dalla frazione Gabutti alla frazione Villa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1948
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 106. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-21;1679#art-1